Comunicato Sampa Retuvasa
Legge SEVESO: Valle del Sacco, controlli inesistenti
Il disastro SEVESO
Il 10 luglio 1976 l’azienda svizzera ICMESA, di proprietà prima della Givaudan e dal 1963 della Hoffmann-La Roche, causò la fuoriuscita e la dispersione nell’atmosfera di una nube di diossina, una sostanza estremamente tossica. Il veleno investì una vasta area di terreni dei comuni limitrofi della bassa Brianza, particolarmente quello di Seveso. Si trattò del primo incidente nel quale la fuoriuscita di diossina colpì la popolazione e l’ambiente circostante. Da qui nasce la Direttiva Europea denominata Seveso.
La Valle del Sacco, tra le Province di Roma e di Frosinone
La Valle del Sacco è sede di uno dei più estesi e complessi Siti di Interesse Nazionale (SIN), 7.300 ettari nei quali le matrici ambientali acque e suolo sono inquinati da decenni di attività industriali che per decenni vi hanno scaricato veleni. Il territorio è anche sede di stabilimenti industriali il cui ciclo produttivo presenta in misura più meno grave il rischio di incidenti rilevanti. La norma che impone le norme di gestione del rischio è il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 che rappresenta l’attuale normativa italiana per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. [1, 2]
Noto anche come Seveso III, il decreto recepisce la direttiva europea 2012/18/UE e mira a prevenire eventi catastrofici (come incendi, esplosioni o emissioni tossiche) e a limitarne le conseguenze per la salute umana e l’ambiente. [3, 4].
Nel seguito riportiamo una sintesi dei punti essenziali della legge, con l’obiettivo di comprendere quanto le norme siano rispettate concretamente agli insediamenti industriali nel nostro territorio a cui la legge deve essere applicata. La metodologia è quella con la quale abbiamo affrontato ormai da anni tutti i problemi derivanti dalla contaminazione storica del territorio e dalla proposta di nuovi insediamenti pericolosi per la salute delle persone e dell’ambiente; un percorso di ricerca azione con il quale le competenze e le conoscenze vengono condivise, si giunge ad una comprensione della situazione reale attraverso la partecipazione e la mobilitazione dei cittadini sino alla definizione di pratiche conflittuali quando è necessario, come nei gli anni si è affermato concretamente.
La questione diventa ancora più attuale nel momento in cui lo stabilimento che fu della Winchester ad Anagni, viene riconvertito alla produzione di nitrogelatina -nitroglicerina stabilizzata- usata come propellente dei proiettili da bocche di fuoco.
Ricordiamo che nel 2007 ci fu un incidente allo stabilimento Simmel Difesa di Colleferro -oggi KNDS- che provocò un morto e 14 feriti. Un paio di settimane dopo la commissione bicamerale sulle morti bianche andò alla Simmel e sul rispetto delle norme dettate dalla legge Seveso bis -versione precedente della norma- trovò una situazione desolante, non si si era in grado di indicare i responsabili dei diversi passaggi di applicazione della norma.
Oggi il nuovo stabilimento di Anagni, destinato ad alimentare lo stabilimento principale di Colleferro si trova a 350 metri dall’ autogrill ‘La Macchia’ 350 SO e a 430 metri dall’Autostrada A1 Milano-Napoli 430 NO.
Ricordiamo che gli stabilimenti KNDS e AVIO di Colleferro sono classificati ad alto rischio, secondo i criteri che la norma definisce.
La norma stabilisce che per gli Stabilimenti di Soglia Superiore la frequenza minima delle ispezioni è annuale, mentre per gli Stabilimenti di Soglia Inferiore la frequenza minima è generalmente triennale, basata sui piani di ispezione regionali. Le schede relative ai singoli impianti mostrano che la frequenza delle ispezioni spesso non è rispettata, in tutte le due classi di pericolosità. Questo dato dimostra -se ancora ce ne fosse bisogno- quanto sia necessario il controllo dal basso -da parte della cittadinanza attiva e delle amministrazioni locali- delle procedure effettive, di gestione e controllo di questi impianti, nonostante siano opposti vincoli di riservatezza alla piena trasparenza delle procedure.
Questa nostra sintesi della legge vuole essere quindi uno strumento nelle mani della cittadinanza attiva, degli amministratori, dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali per giungere alla piena consapevolezza dei rischi più o meno remoti a cui siamo tutti sottoposti e in base a questo richiedere la piena applicazione della legge, così come da anni abbiamo imparato ad affrontare le conseguenze dell’inquinamento storico del territorio e le emergenze che di volta in volta si sono presentate.
Valle del Sacco, 13 luglio 2026
Adesioni:
Disarmiamoli Valle del Sacco
Officina Sociale
————————————————————————————————————–
APPENDICE I: L’applicazione della Legge Seveso nella Valle del Sacco
Legge Seveso: Tabella controlli aziende Valle del Sacco
| Pos. | Nominativo Azienda | Comune | Soglia | Ultimo Controllo | Rispetto
Legge |
| 1 | KNDS AMMO ITALY S.P.A. | Colleferro | superiore | 2022 | NO |
| 2 | AVIO S.P.A. | Colleferro | superiore | 2024 | NO |
| 3 | ARKEMA SRL | Anagni | superiore | 2025 | SI |
| 4 | NIPPON GASES INDUSTRIAL | Anagni | inferiore | 2019 | NO |
| 5 | BRENNTAG S.P.A. | Anagni | superiore | 2024 | NO |
| 6 | DISTILLERIE BONOLLO S.P.A. | Anagni | inferiore | 2012 | NO |
| 7 | DISTILLERIE BONOLLO S.P.A. (deposito) | Anagni | inferiore | 2010 | NO |
| 8 | ESPLOSIVI INDUSTRIALI SAS DI MANCINI ROBERTO E C. | Anagni | inferiore | nessun controllo | NO |
| 9 | KNDS AMMO ITALY S.P.A. | Anagni | superiore | 2021 | NO |
| 10 | AQUAPROX ITALIA SRL | Morolo | inferiore | 2024 | NO |
| 11 | ENERGAS S.P.A. | Supino | superiore | 2022 | NO |
| 12 | ACTION LOGISTICS ITALY S.R.L. | Ferentino | inferiore | nessun
controllo |
NO |
| 13 | CHEMI S.P.A. | Patrica | inferiore | 2020 | NO |
| 14 | GINGAS SRL | Frosinone | inferiore | nessun controllo | NO |
| 15 | OVEGAS SRL | Frosinone | superiore | 2013 | NO |
| 16 | ITELYUM REGENERATION S.P.A. | Ceccano | inferiore | 2021 | NO |
APPENDICE II: La normativa
Punti Chiave del Decreto
- Campo di Applicazione: Si applica agli stabilimenti dove sono presenti sostanze pericolose in quantità superiori a determinate soglie fissate nell’Allegato 1.
- Classificazione degli Stabilimenti: Le aziende sono divise in due categorie in base alle quantità di sostanze detenute:
- Soglia Inferiore: Obbligo di notifica e redazione del Documento di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (DPIR).
- Soglia Superiore: Obblighi più stringenti, inclusa la redazione di un Rapporto di Sicurezza dettagliato.
- Obblighi del Gestore: Deve adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti e informare le autorità. È tenuto a predisporre un Piano di Emergenza Interno (PEI).
- Autorità e Controllo:
- Il Prefetto è responsabile della redazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE) per proteggere la popolazione circostante.
- Il Comitato Tecnico Regionale (CTR) svolge le attività istruttorie sui rapporti di sicurezza.
- L’ISPRA gestisce l’inventario nazionale degli stabilimenti a rischio. [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]
Struttura del Testo
Il decreto è composto da 33 articoli suddivisi in 4 capi e include ben 17 allegati tecnici che definiscono criteri, procedure e linee guida operative. [14, 15, 16]
Puoi consultare il testo integrale aggiornato sul portale ufficiale Normattiva. [17]
[1] https://olympus.uniurb.it [2] https://biblus.acca.it [3] https://www.comune.roma.it [4] https://biblus.acca.it [5] https://www.gazzettaufficiale.it [6] https://www.governo.it [7] https://ambiente.regione.emilia-romagna.it [8] https://www.artaabruzzo.it [9] https://prefettura.interno.gov.it [10] https://prefettura.interno.gov.it [11] https://www.altalex.com [12] https://www.isprambiente.gov.it [13] https://www.isprambiente.gov.it [14] https://mauromalizia.it [15] https://www.normattiva.it [16] https://www.governo.it [17] https://www.inaf.it
Desideri approfondire un aspetto specifico, come gli obblighi per i gestori o le procedure di ispezione?
Le procedure di ispezione per gli stabilimenti soggetti al D.Lgs 105/2015 (Seveso III) sono disciplinate dall’Articolo 27 e variano in base alla pericolosità dello stabilimento e alla pianificazione delle autorità.
Frequenza delle Ispezioni Ordinarie
La periodicità delle ispezioni non è fissa per tutti, ma segue criteri di valutazione del rischio:
- Stabilimenti di Soglia Superiore: La frequenza minima è solitamente annuale, a meno che l’autorità non abbia stabilito un programma di ispezioni basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante.
- Stabilimenti di Soglia Inferiore: La frequenza minima è generalmente triennale, basata sui piani di ispezione regionali.
- Criterio Basato sul Rischio: Se le autorità adottano un sistema di valutazione del rischio (secondo i criteri dell’Allegato H), l’intervallo tra due ispezioni consecutive non può comunque superare 1 anno per la soglia superiore e 3 anni per la soglia inferiore. [1, 2, 3, 4, 5]
Procedure e Tipologie di Ispezione
Le ispezioni mirano a verificare che il gestore abbia adottato misure tecniche, organizzative e di gestione adeguate.
- Ispezioni Ordinarie: Programmate periodicamente dalle autorità competenti. Per la soglia superiore, sono condotte da commissioni composte da rappresentanti di Vigili del Fuoco (CNVVF), INAIL e ARPA.
- Ispezioni Straordinarie: Vengono effettuate senza preavviso o fuori dalla programmazione in casi specifici, quali:
- Incidenti o “quasi-incidenti” (near miss).
- Denunce gravi o esposti.
- Accertato mancato rispetto degli obblighi normativi.
- Oggetto del Controllo: Durante l’ispezione (sopralluogo), i funzionari verificano:
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR).
- La coerenza tra quanto dichiarato nel Rapporto di Sicurezza e lo stato reale degli impianti.
- L’addestramento del personale e le esercitazioni di emergenza. [6, 7, 8, 9, 10, 11]
Chi effettua i controlli?
- Soglia Superiore: Il controllo è coordinato a livello nazionale o regionale tramite il Comitato Tecnico Regionale (CTR).
- Soglia Inferiore: Le Regioni sono le autorità competenti che predispongono i piani d’ispezione avvalendosi delle ARPA locali. [2, 3, 12, 13]
[1] https://www.isprambiente.gov.it [2] https://www.isprambiente.gov.it [3] https://legislazionetecnica.it [4] https://legislazionetecnica.it [5] https://www.isprambiente.gov.it [6] https://twind.io [7] https://www.gazzettaufficiale.it [8] https://www.gazzettaufficiale.it [9] https://twind.io [10] https://www.we-learn.it [11] https://www.arpalombardia.it [12] https://www.arpa.puglia.it [13] https://www.vigilfuoco.it
Ti interessa sapere quali sono i documenti specifici che il gestore deve tenere pronti per un’ispezione o come avviene la valutazione del rischio dell’Allegato H?
La valutazione del rischio prevista dall’Allegato H del D.Lgs 105/2015 non riguarda la sicurezza sul lavoro generica, ma è uno strumento tecnico utilizzato dalle autorità (Regioni, ARPA, Vigili del Fuoco) per pianificare la frequenza delle ispezioni e definire le priorità di controllo sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Il processo avviene attraverso una valutazione sistematica dei pericoli, che si basa su tre pilastri principali:
- Impatto Potenziale (Gravità)
Si analizzano le conseguenze di un possibile incidente in base a:
- Sostanze pericolose: Tipologia e quantità detenute (es. tossiche, infiammabili, esplosive).
- Vulnerabilità del territorio: Presenza di “recettori” sensibili entro un certo raggio (solitamente 100 metri), come:
- Recettori ambientali: Aree naturali protette o parchi destinati alla conservazione.
- Recettori sensibili/sociali: Scuole, ospedali, case di cura o zone ad alta densità abitativa. [1, 2]
- Prestazioni di Sicurezza (Affidabilità)
L’autorità valuta come il gestore amministra lo stabilimento, considerando:
- L’esito delle ispezioni precedenti: Se sono state riscontrate gravi carenze o se le prescrizioni sono state attuate.
- L’efficacia del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR): Analisi degli otto punti chiave che garantiscono il controllo dei processi.
- Storico degli incidenti: Presenza di “quasi incidenti” (near miss) o eventi passati che segnalano criticità gestionali. [3, 4, 5]
- Frequenza e Punteggio
I dati raccolti vengono inseriti in una matrice o in un algoritmo di calcolo (seguendo le linee guida ISPRA) che assegna un punteggio di rischio allo stabilimento. [1, 6]
- Punteggio Alto: Comporta ispezioni più frequenti (es. annuali per la soglia superiore).
- Punteggio Basso: Permette di allungare l’intervallo tra i controlli (fino al limite massimo di 3 anni).
Chi effettua questa valutazione?
- Per gli stabilimenti di soglia superiore, la valutazione è operata dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) o dalla Commissione ispettiva (VVF, INAIL, ARPA).
- Per la soglia inferiore, la competenza è solitamente delle ARPA regionali nell’ambito dei propri piani di controllo. [4, 7, 8]
[1] https://www.isprambiente.gov.it [2] https://www.osservatorioamianto.it [3] https://ordingegneri.it [4] https://www.arpalombardia.it [5] https://mauromalizia.it [6] https://www.isprambiente.gov.it [7] https://www.gazzettaufficiale.it [8] https://www.gazzettaufficiale.it
Vuoi sapere quali sono i punti specifici del Sistema di Gestione che vengono verificati con più attenzione durante questi controlli?
Durante un’ispezione Seveso, la verifica del Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) si concentra sull’Allegato B del D.Lgs 105/2015.
Gli ispettori non verificano solo la presenza dei documenti, ma la loro applicazione reale sul campo. I punti critici analizzati con maggiore attenzione sono:
- Politica di prevenzione: Verificano che sia scritta, sottoscritta dalla direzione e, soprattutto, diffusa e compresa da tutto il personale (anche tramite interviste dirette ai lavoratori).
- Identificazione e valutazione dei pericoli: Controllano che l’analisi dei rischi sia aggiornata e includa scenari realistici, inclusi quelli derivanti da fattori esterni (es. eventi naturali o effetto “domino” da aziende vicine).
- Controllo operativo: È il cuore dell’ispezione tecnica. Verificano le procedure per la conduzione sicura degli impianti, la manutenzione preventiva delle apparecchiature critiche e l’integrità dei sistemi di blocco/allarme.
- Gestione delle modifiche (MOC): Questo è un punto dove spesso emergono sanzioni. Gli ispettori controllano se modifiche tecniche, organizzative o di processo siano state analizzate sotto il profilo della sicurezza prima della loro attuazione.
- Pianificazione di emergenza: Verificano la coerenza del Piano di Emergenza Interno (PEI), la disponibilità dei mezzi di soccorso e, soprattutto, i verbali delle esercitazioni periodiche per testare i tempi di reazione.
- Monitoraggio delle prestazioni: Analisi dei Near Miss (mancati incidenti). Se un’azienda dichiara “zero anomalie” in un anno, gli ispettori sospettano una scarsa cultura della segnalazione e approfondiscono il controllo.
- Audit e Riesame: Verificano che l’azienda faccia controlli interni regolari e che la direzione intervenga concretamente per correggere le non conformità rilevate dagli audit precedenti.
Ti interessa conoscere le sanzioni previste in caso di mancata conformità di uno di questi punti o preferisci un esempio di come viene gestito un Near Miss a norma di legge?
Sanzioni Penali
- Omessa presentazione del Rapporto di Sicurezza: Arresto fino a 1 anno o ammenda fino a un massimo variabile.
- Mancata attuazione del Sistema di Gestione: Arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda fino a 25.000€.
- Mancato aggiornamento del Rapporto di Sicurezza: Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda fino a 40.000€ (o fino a 90.000€ a seconda della specifica infrazione).
Sanzioni Amministrative
- Mancata adozione del Piano di Emergenza Interno (PEI): Ammenda da 15.000€ a 90.000€.
- Violazione degli adempimenti per l’effetto domino: Ammenda da 15.000€ a 90.000€.
Provvedimenti Interdittivi
- In caso di mancata presentazione o mancato rispetto del Rapporto di Sicurezza, l’autorità competente emette una diffida ad adempiere entro 60 giorni. Se l’inadempienza persiste, si ordina la sospensione dell’attività per il tempo necessario all’adeguamento e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. Le sanzioni amministrative pecuniarie possono raggiungere anche 1 milione di euro per le violazioni più gravi.
