Corte Costituzionale, illegittimo il ristoro ambientale


Comunicato Stampa
Rete per la Tutela della Valle del Sacco, Comitato Residenti Colleferro, Raggio verde

 
 

Effetto domino della Sentenza della Corte Costituzionale di illegittimità del “ristoro ambientale”: le Associazioni chiedono alla Regione Lazio la revoca.

 
 


La Regione Abruzzo, con Deliberazione del 17 marzo 2014, n. 171, ha annullato le vigenti Delibere della Giunta Regionale (DGR) riguardanti la “determinazione del contributo ambientale ai Comuni, sede di impianti per rifiuti urbani”, analogamente a quanto già deciso dalle Regioni Piemonte, Veneto e Campania. 

Cosa è il contributo ambientale?
La tariffa di conferimento presso impianti di rifiuti è composta da alcune voci, la tariffa vera e propria comprendente il benefit ambientale, l’ecotassa regionale, l’onere di post-gestione, l’IVA, e vale in particolar modo in misura diversa, per discariche, centri di trasferenza, impianti di incenerimento e impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB).
La quota relativa al benefit ambientale, calcolata come aggiunta percentuale alla tariffa originaria, viene versata dai Comuni conferitori al gestore dell’impianto che deve provvedere a girarla al Comune ove risiede lo stesso.
Nella fattispecie il gestore funge da intermediario tra i Comuni conferitori e il Comune ove è localizzato l’impianto,
   
Perché queste Regioni decidono esse stesse, autonomamente, di annullare proprie delibere in materia di benefit ambientali fino a questo momento legittime?
Tutto deriva dalla Sentenza n. 280 del 17.10.2011 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della norma della regione Piemonte, in base alla quale “i gestori di impianti di rifiuti urbani e speciali erano tenuti a corrispondere al Comune sede di impianto un contributo ambientale annuo”.
 
La sentenza n. 280/2011 è chiara: 1. il contributo richiesto non ha natura di corrispettivo, ma di “tributo di scopo”; 2. in quanto tale, non può essere oggetto di legislazione regionale, perchè viola gli artt. 23 e 119 della Costituzione Italiana.
 
Gli effetti della Sentenza sono a dir poco dirompenti,  in quanto da un lato i Comuni, sedi di impiantistica di rifiuti e in misura economica maggiore per le discariche o futuri TMB, vedono sottratti dalle loro Casse una notevole entrata “garantita” dalle tariffe di conferimento, dall’altra i Comuni conferitori, almeno teoricamente, vedono diminuita a loro vantaggio la quota percentuale di conferimento stabilita dalle Regioni da corrispondere ai gestori.
 
Ancora una volta vogliamo ribadire che quello della presenza di impianti rifiuti rappresenta un vero business per i Comuni ove risiedono e che gli stessi, ottenendo entrate derivanti dalla localizzazione, spesso e volentieri non attivano le pratiche di raccolta differenziata spinta in quanto lo smaltimento non rappresenta un problema di carattere economico.
 
Inoltre nonostante la previsione contrattuale nelle Convenzioni, Intese e/o Accordi tra le Amministrazioni comunali ed i gestori di rifiuti di destinare il benefit ambientale esclusivamente al ripristino, ristoro e controllo ambientale, i cittadini, spesso, non conoscono il loro effettivo utilizzo.
 
E’comunque certo che la presenza, non meno della gestione spesso illegale, di impianti di trattamento di rifiuti ha un impatto violento sull'ambiente e sulla salute pubblica e quindi è condivisibile il concetto di ristoro ambientale quale indennizzo per lo svolgimento di un'attività inquinante, che però, in seguito alla Sentenza citata, dovrà essere regolamentata da una Legge dello Stato.
 
Per ovviare poi alla distorsione nell'uso dello strumento, affinché non costituisca un incentivo a non effettuare la Raccolta Differenziata, si auspicherebbe un intervento più esteso della Corte dei Conti rispetto ai numerosi Comuni “ritardatari” e/o comunque di svincolare per legge l'indennizzo del ristoro dal prezzo di smaltimento dei rifiuti.    
 
Detto ciò CHIEDIAMO alla Regione Lazio la REVOCA e l’abrogazione dei Decreti e Determinazioni riguardanti il benefit ambientale, al fine di evitare possibili ricorsi di Associazioni e Comitati del territorio sulla illegittimità degli atti adottati rispetto al dettato costituzionale.
 
 
 
Colleferro, 17 maggio 2014
 
 
 f.to      Rete per la Tutela della Valle del Sacco, Comitato Residenti Colleferro, Raggio Verde
 


Comunicato Stampa
Rete per la Tutela della Valle del Sacco, Comitato Residenti Colleferro, Raggio verde

 
 

Effetto domino della Sentenza della Corte Costituzionale di illegittimità del “ristoro ambientale”: le Associazioni chiedono alla Regione Lazio la revoca.

 
 


La Regione Abruzzo, con Deliberazione del 17 marzo 2014, n. 171, ha annullato le vigenti Delibere della Giunta Regionale (DGR) riguardanti la “determinazione del contributo ambientale ai Comuni, sede di impianti per rifiuti urbani”, analogamente a quanto già deciso dalle Regioni Piemonte, Veneto e Campania. 

Cosa è il contributo ambientale?
La tariffa di conferimento presso impianti di rifiuti è composta da alcune voci, la tariffa vera e propria comprendente il benefit ambientale, l’ecotassa regionale, l’onere di post-gestione, l’IVA, e vale in particolar modo in misura diversa, per discariche, centri di trasferenza, impianti di incenerimento e impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB).
La quota relativa al benefit ambientale, calcolata come aggiunta percentuale alla tariffa originaria, viene versata dai Comuni conferitori al gestore dell’impianto che deve provvedere a girarla al Comune ove risiede lo stesso.
Nella fattispecie il gestore funge da intermediario tra i Comuni conferitori e il Comune ove è localizzato l’impianto,
   
Perché queste Regioni decidono esse stesse, autonomamente, di annullare proprie delibere in materia di benefit ambientali fino a questo momento legittime?
Tutto deriva dalla Sentenza n. 280 del 17.10.2011 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della norma della regione Piemonte, in base alla quale “i gestori di impianti di rifiuti urbani e speciali erano tenuti a corrispondere al Comune sede di impianto un contributo ambientale annuo”.
 
La sentenza n. 280/2011 è chiara: 1. il contributo richiesto non ha natura di corrispettivo, ma di “tributo di scopo”; 2. in quanto tale, non può essere oggetto di legislazione regionale, perchè viola gli artt. 23 e 119 della Costituzione Italiana.
 
Gli effetti della Sentenza sono a dir poco dirompenti,  in quanto da un lato i Comuni, sedi di impiantistica di rifiuti e in misura economica maggiore per le discariche o futuri TMB, vedono sottratti dalle loro Casse una notevole entrata “garantita” dalle tariffe di conferimento, dall’altra i Comuni conferitori, almeno teoricamente, vedono diminuita a loro vantaggio la quota percentuale di conferimento stabilita dalle Regioni da corrispondere ai gestori.
 
Ancora una volta vogliamo ribadire che quello della presenza di impianti rifiuti rappresenta un vero business per i Comuni ove risiedono e che gli stessi, ottenendo entrate derivanti dalla localizzazione, spesso e volentieri non attivano le pratiche di raccolta differenziata spinta in quanto lo smaltimento non rappresenta un problema di carattere economico.
 
Inoltre nonostante la previsione contrattuale nelle Convenzioni, Intese e/o Accordi tra le Amministrazioni comunali ed i gestori di rifiuti di destinare il benefit ambientale esclusivamente al ripristino, ristoro e controllo ambientale, i cittadini, spesso, non conoscono il loro effettivo utilizzo.
 
E’comunque certo che la presenza, non meno della gestione spesso illegale, di impianti di trattamento di rifiuti ha un impatto violento sull'ambiente e sulla salute pubblica e quindi è condivisibile il concetto di ristoro ambientale quale indennizzo per lo svolgimento di un'attività inquinante, che però, in seguito alla Sentenza citata, dovrà essere regolamentata da una Legge dello Stato.
 
Per ovviare poi alla distorsione nell'uso dello strumento, affinché non costituisca un incentivo a non effettuare la Raccolta Differenziata, si auspicherebbe un intervento più esteso della Corte dei Conti rispetto ai numerosi Comuni “ritardatari” e/o comunque di svincolare per legge l'indennizzo del ristoro dal prezzo di smaltimento dei rifiuti.    
 
Detto ciò CHIEDIAMO alla Regione Lazio la REVOCA e l’abrogazione dei Decreti e Determinazioni riguardanti il benefit ambientale, al fine di evitare possibili ricorsi di Associazioni e Comitati del territorio sulla illegittimità degli atti adottati rispetto al dettato costituzionale.
 
 
 
Colleferro, 17 maggio 2014
 
 
 f.to      Rete per la Tutela della Valle del Sacco, Comitato Residenti Colleferro, Raggio Verde